LE (PERICOLOSE) RELAZIONI INDUSTRIALI e le conclusioni di Luciano Lama del 1986

Intrum Italy SpA (ex Tersia) è la società nata per confluenza di parte della Direzione Recupero Crediti di ISGS (Gruppo Intesa Sanpaolo), di Intesa Sanpaolo Provis SpA e di Intesa Sanpaolo RE.O.CO. SpA.

In sintesi personale, competenze e strumenti trasferiti per la gestione dei crediti deteriorati (NPL) anch’essi ceduti dal gruppo ISP.

Passata forse in sottotono, ma la notizia che il giorno 19 aprile 2019 in Intrum Italy SpA sia stato firmato il Protocollo delle Relazioni Industriali, è vera e fondata.

Il fatto rappresenta un elemento politico importante in quanto costituisce il primo accordo aziendale in materia di agibilità sindacali siglato dopo il rinnovo dell’Accordo in materia di libertà sindacali del 25 febbraio 2019.

E’ forse utile partire dall’analisi sistematica del testo del Protocollo per rileggere il senso politico reale dell’Accordo di febbraio:

  1. la struttura del Protocollo contiene in forma chiara ed ordinata i soggetti istituzionali riconosciuti dalle parti ed il ruolo che ogni soggetto è chiamato a svolgere
  2. all’art. 1 del Protocollo sono definiti gli Organismi Sindacali Aziendali costituiti dai Segretari degli Organi di Coordinamento (SOC) di ogni sigla che potranno farsi assistere da un numero massimo di RSA per ciascuna OOSS di volta in volta individuato dal SOC in base a specifiche competenze

Trattasi di un “passaggio chiave” sul quale si regge l’intera architettura dei ruoli riconosciuti che fissa la possibilità riconosciuta ai SOC di invitare al tavolo la RSA – scelta a proprio insindacabile giudizio in base alle specifiche competenze – con lo scopo di farsi assistere

  1. la definizione è confermata immediatamente dopo nel passaggio dove si indica che nel caso in cui non sussistano i presupposti per la costituzione del SOC, in sostituzione la partecipazione sarà consentita alla RSA.

Non si possono avere dubbi circa il significato politico del Protocollo: assegnare completamente il potere negoziale e di rappresentanza al SOC azzerando completamente quello della RSA che assume ruolo di supporto per la mera specifica competenza che è facoltà del SOC attribuire ed, in più, in assenza del SOC non risulta esplicitato chi e con quale criterio avrà il potere di selezionare la RSA (“la cui partecipazione sarà consentita”) e quali poteri le verranno assegnati

  1. peraltro, mentre ai SOC verranno riconosciute permessi retribuiti a copertura della durata degli incontri, in assenza di SOC le RSA dovranno utilizzare i permessi ai sensi delle normative di legge e di settore (art. 5)
  2. l’art. 2 definisce che gli Organismi Sindacali Aziendali – e quindi sostanzialmente i SOC – stipulano intese vincolanti rispetto a qualsiasi materia demandata al secondo livello di contrattazione e sono gli unici titolati a svolgere tutte le procedure sindacali di verifica e confronto previste da CCNL nonché a sottoscrivere le intese di cui al “controllo a distanza” (art. 4 L.n. 300/1970)
  3. l’art. 3 richiama il noto Comitato di Consultazione cui compete l’individuazione di possibili soluzioni a controversie che emergessero a livello locale da convocare prima dell’attivazione delle procedure previste per le legge per le gestione delle vertenze e, quindi, prolungandone ulteriormente i tempi
  4. l’art. 4, relativo alla definizione del Comitato Welfare (organismo bilaterale), si occupa non solo del ruolo ma si spinge anche sulla definizione del merito di cui il Comitato si deve occupare in quanto questi assume il compito di monitorare gli andamenti in materia di assistenza integrativa al fine di analizzare, individuare e da proporre soluzioni da prospettare agli Organismi Sindacali Aziendali per garantire la necessaria sostenibilità normativa ed economica;

è quindi del tutto evidente la contraddizione che nasce all’interno della relazione tra un organismo ove sia presente il sindacato (il Comitato) chiamato a produrre a favore degli Organismi Sindacali Aziendali (quindi a sé stessi), proposte che devono essere in via preventiva e per definizione “economicamente sostenibili”.

Sorge spontanea la domanda: a questo punto, quale sarà la capacità negoziale degli Organismi Sindacali Aziendali?

Le conclusioni che si possono trarre dalla lettura del Protocollo manifestano – ancora una volta – il proseguimento delle politiche di accentramento della contrattazione e la riduzione del ruolo della RSA a mera figura di supporto.

Una scelta che dimentica che proprio le RSA sono coloro che vivono la quotidianità e nella quotidianità della produzione e, proprio per questa condizione, sono per definizione i primi ed attendibili ricettori delle ricadute dell’organizzazione del lavoro e delle relative conseguenze. Questo, ci dice qualcosa?

Una scelta – quella del protocollo – che non aderisce alle conclusioni ed agli impegni dell’ultima Conferenza di Organizzazione della CGIL che invece richiama a forti investimenti nella rappresentanza nei luoghi di lavoro.

Le RSA sono certamente tra coloro che nel suo discorso finale del 1986 parlando all’assemblea delle delegate e delegati, Luciano Lama spiegava “poter essere riconosciuti dalle lavoratrici e lavoratori come una o uno di loro e, quando questo accadrà, ne capiranno anche gli errori”.

Un percorso che non può certo realizzarsi attraverso le relazioni descritte nel protocollo.